Art. 3.

      1. Il fabbisogno annuale per lo svolgimento delle funzioni istituzionalmente attribuite alla SAMA dalle leggi speciali per Venezia è stabilito dal presidente del Magistrato alle acque di Venezia sulla base della programmazione annuale delle attività proposta dal direttore della SAMA stessa. Il personale, gli strumenti, le attrezzature, il materiale di consumo, i servizi e i mezzi necessari per il funzionamento della SAMA, le spese generali, i contratti di assistenza e manutenzione, gli oneri derivanti dall'accreditamento dei laboratori e dalla certificazione di qualità, nonché gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della sede sono assicurati dal Servizio informativo del Magistrato alle acque tramite le convenzioni stipulate con il concessionario unico per la realizzazione degli interventi destinati alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna, di cui alla legge 29 novembre 1984, n. 798, e successive modificazioni.
      2. Le funzioni e i compiti tecnico-scientifici e di coordinamento tecnico di cui all'articolo 1, comma 3, sono svolti dalla SAMA con i mezzi finanziari derivanti dal contributo dello Stato, dai contributi di enti nazionali o esteri, dell'Unione europea e di altri organismi internazionali, dai proventi derivanti dagli accordi di programma, convenzioni e contratti

 

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stipulati dalla SAMA, dalle attività di servizio, assistenza, consulenza, formazione, certificazione, omologazione, nonché dalla corresponsione da parte dei titolari di scarichi nella laguna di Venezia degli importi relativi alle spese sostenute per l'esercizio dell'attività di controllo.
      3. Le modalità di versamento su apposito capitolo di contabilità speciale dei mezzi finanziari attribuiti alla SAMA ai sensi del comma 2, nonché le modalità relative al loro prelievo, sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La SAMA può provvedere direttamente all'alienazione di beni o strumenti ritenuti non più utilizzabili o divenuti obsoleti.
      4. Il direttore della SAMA gestisce in autonomia i mezzi finanziari di cui al presente articolo e può utilizzarli in economia fino al limite dell'importo di 200.000 euro, con esclusione dell'IVA, per la fornitura di beni e servizi connessi con lo svolgimento delle funzioni e dei compiti tecnico-scientifici e di coordinamento tecnico di cui all'articolo 1, comma 3.
      5. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
      6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.